Addebito Separazione e Risarcimento Danni
Una delle tematiche più ricorrenti in merito alla separazione con addebito è quella della possibilità di chiedere al coniuge a cui è stata addebitata la separazione, anche il risarcimento danni. Facciamo quindi chiarezza in merito a questa tematica.
Per prima cosa ricordiamo che sia la dottrina che la giurisprudenza riconoscono la risarcibilità del danno endofamiliare nel caso in cui la condotta del coniuge contraria ai doveri nascenti dal matrimonio abbia in aggiunta recato un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile.
Il presupposto fondamentale consiste quindi nel verificare la condotta del coniuge (il marito o la moglie) che reca all'altro coniuge un "danno ingiusto".
Infatti la sola violazione di uno dei doveri matrimoniali non può legittimare una condanna al risarcimento danni.
Quindi chiariamo che non esiste alcun automatismo per cui una volta ottenuto l'addebito della separazione si possa richiedere anche il risarcimento del danno al coniuge colpevole.
Quando un coniuge tiene un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, questo può portare a due conseguenze:
- Può portare all'addebito della separazione, nel caso in cui questo comportamento è stata la causa che ha determinato l'intollerabilità della convivenza oppure il grave pregiudizio per l'educazione dei figli.
- Può portare a una "responsabilità extracontrattuale" o "responsabilità aquiliana" (prevista dall' art. 2043 c.c.) nel caso in cui si concretizzi un danno ingiusto. Precisiamo che il danno non deve necessariamente coincidere con la violazione dei doveri coniugali o con la pronuncia dell'addebito.
In aggiunta all'addebito, può essere fatta domanda di risarcimento danni nel caso in cui la grave condotta del coniuge "colpevole" (cioè che ha violato i doveri matrimoniali) provochi la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento italiano. Si parla infatti di risarcimento del danno per lesione di un interesse costituzionalmente rilevante ex art. 2059.
Quindi ad esempio la sola infedeltà da parte del coniuge non basta a richiedere il risarcimento danni. Bisogna che la condotta fedifraga del coniuge sia stata così intensa e crudele nella sua manifestazione, da ledere la dignità del coniuge tradito.
È quindi consentito richiedere il risarcimento del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale (esempio la violazione del diritto di dignità, il danno biologico, il danno esistenziale, ...) causato dalla violazione dei doveri coniugali da parte dell'altro coniuge.
Inoltre le sentenze di addebito e risarcimento danni possono coesistere. E la richiesta di risarcimento danni, in aggiunta alla richiesta di addebito può essere formulata nel caso in cui la violazione dei doveri coniugali si sia verificata con un comportamento, doloso o colposo, che ha avuto conseguenze sui beni essenziali della vita.
Il coniuge che ha subito la violazione di uno dei doveri matrimoniali da parte dell'altro coniuge, ha quindi due tipi di tutela: l'addebito, che ha la funzione di una sanzione, e la responsabilità aquiliana, che ha una funzione riparatoria.
L'onere della prova spetta al coniuge che fa richiesta di addebito o di risarcimento danni. Per ottenere il risarcimento, dovrà quindi portare in giudizio delle prove per dimostrare al giudice l'entità dei danni subiti, sia morali che di tipo economico.
Sentenze Cassazione sulla Separazione con Addebito e Risarcimento del Danno
Riportiamo alcune sentenze in cui la Cassazione si è espressa in merito al risarcimento danni nelle cause di separazione con addebito di responsabilità.
Sentenza Cassazione n.5866 del 26 maggio 1995
La sentenza conferma che la pronuncia di addebito della separazione, pur non costituendo fonte di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del Codice civile, può ugualmente dar luogo alla risarcibilità dei danni ulteriori, solamente se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità.
Sentenza Cassazione n.9071 del 10 maggio 2005
La corte ritiene che il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare assuma i connotati di diritto inviolabile, la cui lesione da parte dell'altro coniuge o di un terzo costituisce il presupposto logico della responsabilità civile.
Sentenze Cassazione n.8827 e 8828 del 31 maggio 2003
La Cassazione ritiene che il rapporto tra violazione dei doveri coniugali e responsabilità aquiliana debba essere inquadrato nel contesto del risarcimento del danno per lesione di un interesse costituzionalmente rilevante ex art. 2059 c.c.
Sentenza Cassazione n.26972 dell' 11 novembre 2008
Esistono due categorie di danno risarcibile: il danno patrimoniale, e quello non patrimoniale (cioè il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica). Il danno di tipo non patrimoniale è risarcibile nel caso in cui la sua risarcibilità sia espressamente prevista dalla legge e anche nel caso in cui, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il fatto illecito abbia vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
Sentenza Cassazione n.18853 del 15 settembre 2011
Il danno non patrimoniale così configurato costituisce la forma più appropriata per un adeguato ristoro alla lesione subita dal familiare, in quanto consente di offrire una tutela indipendentemente dalla circostanza che la condotta lesiva integri fattispecie delittuosa, o fattispecie per la dichiarazione dall'addebito della separazione.
La Corte sostiene che i doveri derivanti dal matrimonio abbiano natura giuridica e che quindi la loro violazione non trovi sanzione solamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia (esempio l'addebito della separazione). La violazione dei doveri coniugali, quando è tale da cagionare la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare quindi luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile. La Corte chiarisce inoltre che l'azione di risarcimento danni non è preclusa nel caso non venga concesso l'addebitamento ("se la violazione del dovere di fedeltà arriva a ledere diritti fondamentali ed inviolabili, il coniuge tradito, a prescindere dalla separazione o addebito, ha diritto al risarcimento").
Sentenza Cassazione n.8862 dell'1 giugno 2012
La responsabilità aquiliana del coniuge per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale è compatibile con la pronuncia di addebito della separazione a carico del medesimo. La Cassazione dispone infatti quanto segue "la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com'è noto, anche di natura patrimoniale, dall'altro, dà luogo ad un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, 91 con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile. Possono dunque sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità radicalmente differenti".