Divorzio con Addebito Dopo Separazione Consensuale
Una delle domande che spesso viene fatta ad un avvocato è se sia possibile ottenere il divorzio con addebito dopo una separazione consensuale. Facciamo quindi chiarezza su questo argomento.
Prima di rispondere al quesito facciamo una breve premessa. La separazione tra i coniugi in Italia può avvenire in due modi: in modo consensuale oppure giudiziale.
Separazione e Divorzio
In caso di separazione consensuale i due coniugi si accordano sulle condizioni di separazione e poi il giudice, oppure (come deciso dal governo Renzi con il "Decreto Giustizia", DL n. 132/2014) un ufficiale dello stato civile o il sindaco del comune di residenza o del comune dove si erano svolte le nozze, procederà ad omologare gli accordi presi.
In caso di separazione giudiziale, invece, siccome marito e moglie non riescono a trovare un accordo tra di loro, iniziano una causa di separazione in tribunale, e spetta al giudice, raccolte e analizzate le prove, emettere la sentenza e stabilire quindi le condizioni di separazione (assegnazione casa familiare, affidamento figli, mantenimento, alimenti).
E per quanto riguarda il divorzio, è possibile richiederlo solo dopo tre anni di separazione (non essendo ancora stata approvata in Italia la riforma del divorzio breve).
Anche il divorzio può avvenire in modo congiunto oppure giudiziale. In caso di divorzio congiunto o consensuale entrambi i coniugi sono d'accordo sulle condizioni di separazione e presentano la domanda in modo congiunto.
Nel divorzio giudiziale, non essendoci accordo tra marito e moglie in merito alle condizioni (assegno divorzile, affido figli, casa coniugale, ...) spetta al giudice emettere la sentenza.
Addebito
Detto questo, ricordiamo che, come indicato nel comma due dell'articolo 151 del Codice Civile ("Separazione giudiziale" – Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio), la richiesta di addebito può essere presentata solamente in una causa di separazione giudiziale, in quanto solo il giudice può decidere se addebitare o meno la separazione a uno dei due coniugi.
Quindi per la legge italiana l'addebito deve essere espressamente richiesto da uno dei due coniugi in una causa di separazione giudiziale e non avviene in automatico, ma spetta al giudice valutare se concederlo.
Ne consegue che il divorzio con addebito non esiste e non è quindi possibile, una volta ottenuta l'omologa della separazione consensuale, richiedere l'addebitamento in sede di divorzio.
La risposta alla domanda è quindi no, non è possibile ottenere il divorzio con addebito dopo una separazione consensuale.
L'addebito della separazione ha una valenza soprattutto etica e morale e, come esprime il termine stesso, serve per "addebitare" al coniuge colpevole di aver provocato la fine del matrimonio, alcune conseguenze, come ad esempio la perdita dei diritti successori, la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e la condanna al pagamento di tutte le spese legali del processo.
Il giudice nel valutare se addebitare o meno la separazione a uno dei due coniugi, analizzerà tutte le prove portate in giudizio e accerterà per prima cosa che si sia stata un violazione dei doveri derivanti dal matrimonio (vedi articolo 143 del c.c.). Successivamente verificherà se esista una nesso causale tra la violazione (esempio tradimento, violenza, abbandono ingiustificato della casa coniugale) e la sopraggiunta intollerabilità a proseguire la convivenza. In pratica la violazione deve essere stata la causa che ha determinato la crisi della coppia e l'impossibilità di continuare a convivere sotto lo stesso tetto. Solo in questo caso esistono i presupposti per ottenere l'addebitamento della separazione.