Addebito Separazione per Abbandono del Tetto Coniugale

Separazione con addebito abbandono tetto coniugaleL'addebito di responsabilità può essere pronunciato dal giudice in una causa di separazione giudiziale qualora uno dei coniugi violi uno dei doveri derivanti dal matrimonio (di curi all'articolo 143 c.c.) e questa violazione sia causa che ha determinato l'intollerabilità a proseguire la convivenza coniugale.

Il volontario abbandono del tetto coniugale, domicilio della coppia, è una delle violazioni dei doveri del matrimonio indicati nell'articolo 143 del Codice Civile.

L'ingiustificato abbandono della casa coniugale da parte del marito o della moglie è quindi una condizione che può permettere a uno dei coniugi di richiedere al giudice l'addebito della separazione al coniuge che se ne è andato dall'abitazione.

Come detto in precedenza, non basta però il semplice fatto di aver abbandonato il tetto coniugale per ottenere l'addebito. Il Giudice valuterà infatti la presenza di un nesso causale tra l'abbandono della casa e il fatto che sia stato solamente questo evento a scatenare la crisi della coppia e quindi la sopraggiunta intollerabilità a proseguire la convivenza.

Nel caso in cui il coniuge che ha abbandonato la dimora famigliare provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o che la convivenza fosse già diventata intollerabile in epoca antecedente al momento dell'abbandono del tetto coniugale, non sussisterebbero i presupposti per ottenere l'addebitamento.


Ricordiamo inoltre che in causa di separazione in sede giudiziale, l'addebito deve essere espressamente richiesto da uno dei coniugi, come indicato nell'articolo 151, comma 2 del codice civile. Sarà poi il giudice a valutare le prove portate in giudizio e i fatti e a trarre le sue conclusioni.

L'articolo 143 del Codice Civile indica invece i doveri derivanti dal matrimonio, cioè il dovere di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale e la collaborazione nell'interesse della famiglia. La grave violazione di uno di questi doveri è motivo di domanda di addebito. E siccome tra i doveri c'è quello della coabitazione, l'ingiustificato abbandono del tetto coniugale è una valida motivazione per fare domanda di addebito in sede di separazione giudiziale.

L'abbandono del tetto coniugale per la giurisprudenza italiana non è più un reato, ma come abbiamo detto può comportare in certi casi l'addebito della separazione. Nella fattispecie in cui il coniuge, oltre ad abbandonare l'abitazione in cui vive con la famiglia, lascia anche moglie e figli senza sostentamento, può rendersi responsabile di reato secondo articolo 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare) e punibile fino a un anno di reclusione.

Requisiti

Il solo abbandono della casa coniugale di per sé non implica necessariamente un pronunciamento, in sede giudiziale, di separazione con addebito. L'addebito, infatti, viene pronunciato e sentenziato dal Giudice solo nei casi in cui è verificata la sussistenza di un preciso nesso di causalità (giusta causa) tra la violazione e l'intollerabilità a continuare la convivenza col coniuge. L'allontanamento dalla casa famigliare può essere motivo di addebito qualora l'abbandono ingiustificato dell'abitazione costituisca causa determinante della crisi matrimoniale, con impossibilità a proseguire la convivenza.

Va evidenziato che l'addebito non viene automaticamente applicato, ma spetta al giudice decidere e i pronunciamenti dei Giudici sono emanati di caso in caso, analizzando le specifiche dinamiche familiari dei coniugi.

Ricordiamo anche che l'onere della prova spetta al coniuge che ha fatto la richiesta di addebito in una causa giudiziale di separazione, ma spetta sempre al Giudice la valutazione del la sussistenza del fatto (verifica abbandono tetto coniugale nello specifico) e la presenza di un nesso di causa-effetto tra l'abbandono della casa famigliare e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza.

È importante inoltre sottolineare che deve essere uno dei due coniugi a fare espressamente richiesta al giudice di valutare la possibilità di addebitare la separazione all'altro e che la richiesta è possibile solo in caso di separazione giudiziale e non in caso di consensuale.

Sentenze della Corte di Cassazione

Il principio di carattere generale che fa da orientamento giurisprudenziale, nel rispetto della legislazione vigente, è che perché ci sia addebito bisogna che l'abbandono della casa coniugale sia stato determinante nel causare la crisi matrimoniale. Ogni giudice, a seconda dei casi, fa però le sue valutazioni.

A titolo di esempio riportiamo di seguito alcune sentenze della Cassazione in merito all'abbandono del tetto coniugale e alla possibilità di ottenere l'addebito.

Sentenza Corte di Cassazione n.1696 del 27 gennaio 2014
Se è provato che l'abbandono del tetto coniugale è dovuto a intollerabilità della convivenza perché un coniuge maltratta ripetutamente l'altro con atti violenza, allora l'abbandono unilaterale del tetto coniugale non determina violazione dei doveri del matrimonio e non sussiste l'addebito.

Sentenza Corte di Cassazione n.8773 del 31 maggio 2012
Il pronunciamento della sentenza ha stabilito che l'abbandono del tetto coniugale, da parte di un coniuge, in situazione di provata mancanza di serena intesa sessuale nella coppia, rende l'abbandono della casa familiare legittimo e non costituisce violazione dell'obbligo matrimoniale. Ne consegue che in tal caso l'abbandono del tetto coniugale è collegato alla "giusta causa" di mancanza di intesa sessuale e pertanto non rappresenta motivo di addebito della separazione. La richiesta di addebito in tale causa era stata fatta dal coniuge marito. In tale caso l'abbandono del tetto coniugale è stato legittimo.

Sentenza Corte di Cassazione n.2059 del 14 febbraio 2012
L'abbandono della casa famigliare è motivo di addebito della separazione nel caso in cui il coniuge che prova l'abbandono volontario e definitivo della residenza di famiglia da parte dell'altro coniuge, senza che lo stesso abbia proposto la domanda di separazione, "non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio" e fa scattare l'addebito.

Sentenza Corte di Cassazione n. 4540 del 24 febbraio 2011
Non è stato concesso l'addebito al marito che ha abbandonato la casa coniugale per via della presenza della suocera che aveva un comportamento troppo invadente.