Separazione con Addebito per Tradimento
Tra le diverse cause che possono portare alla richiesta di separazione con addebito rientra il caso del tradimento da parte di uno dei coniugi (il marito o la moglie), in quanto l'infedeltà coniugale rappresenta il venir meno a uno dei doveri fondanti del matrimonio, come indicato nell'articolo 143 del Codice civile che stabilisce testualmente: "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia."
Perché venga addebitata la separazione per adulterio al coniuge infedele bisogna che sia verificato il nesso di causalità tra il tradimento, evidente violazione di un dovere coniugale, e il determinarsi dell'intollerabilità a proseguire la convivenza tra i coniugi, proprio determinata dall'infedeltà del coniuge che ha tradito l'altro, come stabilito nell'articolo 151 c.c. ("Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.").
L'addebito, secondo il c.c. articolo 151, ha natura eventuale e accessoria ed ampia è la casistica giurisprudenziale di riferimento. Nel caso della separazione con addebito per relazione extraconiugale di un coniuge, va detto che in alcuni casi non è il coniuge tradito a chiedere la separazione, ma è l'altro coniuge, quello adultero, che chiede la separazione per potersi dedicare alla nuova relazione che ha instaurato.
Nel modo di sentire e percepire ormai diffuso, l'addebito della separazione per tradimento è diventata piuttosto difficile da applicare perché il modo di percepire moralmente l'infedeltà diventa piuttosto un fatto privato e i giudici, per applicare l'addebito, necessitano di prove certe che l'adulterio non sia stato vissuto in privato, ma sia stato ostentato in pubblico, così da umiliare l'altro coniuge e destare scandalo pubblico.
Ricordiamo infatti che l'onere della prova spetta a chi ha fatto richiesta di addebito in una causa di separazione, ma spetta poi al giudice valutare la sussistenza del fatto e la presenza di un nesso di causa-effetto tra l'adulterio e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza. Precisiamo inoltre che deve essere uno dei due coniugi a fare espressamente richiesta al giudice di valutare la possibilità di addebitare la separazione all'altro.
Sentenze della Cassazione
Come abbiamo detto, per valutare se applicare l'addebitamento per infedeltà coniugale, il Giudice deve accertare che la violazione della fiducia verso il coniuge abbia causato e portato effettivamente alla crisi matrimoniale, incrinando il rapporto e ledendo la dignità e l'onore del coniuge tradito.
Secondo i più recenti orientamenti non è sufficiente di per sé il tradimento di un coniuge per addebitare la separazione al coniuge fedifrago. Va verificato caso per caso se il tradimento è la causa della crisi matrimoniale o se invece ne è l'effetto.
Riportiamo alcune casistiche della Cassazione in merito a pronunciamenti del Giudice per richieste di separazione con addebito per tradimento.
Sentenza n. 14042 del 2008: specifica che la pronuncia di addebito non può essere concessa solamente per l'inosservanza dei doveri coniugali, ma deve essere provato che il tradimento è stato la causa irreversibile della crisi tra marito e moglie. In questa sentenza infatti non è stato concesso l'addebitamento in quanto il marito aveva fatto le corna alla moglie dopo che la crisi coniugale era già in atto.
Sentenza Corte di Cassazione n. 21245 del 2010: il Giudice riconosce la separazione con addebito per tradimento al coniuge che ha tradito e ostentato la sua relazione extraconiugale tra gli amici.
Sentenza Cassazione Civile n. 16089 del 2012: il Giudice ha negato l'addebito della separazione al coniuge, marito fedifrago perché la moglie non voleva avere figli. In questo caso il tradimento del marito viene dal Giudice interpretato come una reazione extraconiugale, atto proporzionato al venir meno da parte della moglie a uno dei doveri coniugali.
Sentenza Cassazione n. 27730 del 2013: il Giudice ha negato l'addebito della separazione al coniuge adultero perché il marito fedifrago di questa sentenza ha anche avuto un figlio dall'amante, ma il tradimento è avvenuto quando ancora il matrimonio non era in crisi, ma ufficialmente in piedi e per tal motivo il tradimento non può essere considerato causa dell'incrinamento del matrimonio. Di grande rilevanza è il momento in cui si è verificata la crisi coniugale. Quando la crisi coniugale ad esempio è antecedente al tradimento di un coniuge, il tradimento e quindi la violazione degli obblighi di fedeltà coniugale non può essere stata causa della stessa crisi familiare.