Separazione Consensuale con Addebito
È possibile ottenere l'addebito di colpa al coniuge nel caso di separazione consensuale? Facciamo chiarezza in merito a questo argomento.
Per prima cosa chiariamo che esistono principalmente tre tipologie di separazione: la separazione di fatto, la separazione consensuale e la separazione giudiziale.
La separazione di fatto si ha quando i coniugi vivono insieme o interrompono spontaneamente la convivenza e la coabitazione nella stessa casa coniugale ma decidono di occuparsi ognuno del suo destino. Questo tipo di separazione non produce nessun effetto di tipo giuridico, non comporta la fine del matrimonio e non permette di procedere successivamente al divorzio.
La separazione legale, invece, fa venire meno lo status giuridico di "coniuge", scioglie la comunione legale dei beni e fa cessare gli obblighi derivanti dal matrimonio, come quello di fedeltà e di coabitazione. È regolamentata dal Codice Civile, dal Codice di Procedura Civile e da altre normative speciali e produce effetti patrimoniali, successori, per il mantenimento dell'ex coniuge e della prole, per l'assegnazione della casa familiare e l'affidamento dei figli, può essere di due tipi: consensuale o giudiziale.
Nel caso di separazione consensuale il marito e la moglie si accordano sulle condizioni e le modalità a cui decidono di separarsi. È necessario poi omologare gli accordi presi tra marito e moglie al fine di renderli esecutivi.
Con la separazione giudiziale, invece, visto che i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione (esempio assegnazione della casa familiare, assegno di mantenimento, affidamento dei figli, ecc.) è necessario l'intervento di un giudice, che valuterà la situazione ed emetterà una sentenza con le condizioni di separazione che i coniugi sono obbligati ad accettare.
Fatta questa premessa, chiariamo che l'addebito della separazione è possibile solamente nel caso di separazione legale giudiziale e non nel caso di separazione consensuale.
L'addebito, come indicato nell'articolo 151 del Codice Civile, deve essere espressamente richiesto al giudice e solamente in giudice può decidere se addebitare la separazione a uno dei coniugi o meno.
Ricordiamo infatti che la pronuncia di addebito non è per nulla scontata e nono avviene in automatico, in quanto non basta che si sia verificata una violazione di uno dei doveri derivanti dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia) per ottenere l'addebitamento, ma bisogna che questa violazione sia stata la causa che ha determinato la crisi coniugale e quindi la sopraggiunta intollerabilità della convivenza. E solamente in giudice, una volta analizzate le prove portate in giudizio e la situazione, può decidere se addebitare la separazione a uno dei coniugi (la moglie o il marito).
Per questo motivo non è possibile richiede l'addebito nel caso di separazione consensuale, quando cioè i due coniugi si accordano liberamente e in piena autonomia sulle condizioni a cui separarsi e necessitano del giudice solamente per omologare gli accordi presi di comune volontà.